mercoledì 9 marzo 2022

L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO


L'insegnante di sostegno è assegnato alla classe

Il docente di sostegno, come più volte afferma la norma, è assegnato alla classe, di cui diventa pienamente contitolare, e non al singolo alunno. ” [nota Miur n. 2215 del 26 novembre 2019]

Il docente di sostegno è contitolare della classe cui è assegnato, come disposto dalla legge n. 104/92 (art. 13, comma 6) e ripreso nel D.lgs. 297/94 (art. 315, comma 5):“Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.

Nell’articolo 2, comma 6, del Dlgs. 62/17 (relativamente alla scuola secondaria di primo grado): I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

 Nell’articolo 4, comma 2, del DPR 122/09 (relativamente alla scuola secondaria di secondo grado): I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni …

"L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell’alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione. Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità, ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica) risorsa per l’integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato."

 "Il sostegno è per tutti, insomma. Così vuole la legge e così reclama la didattica inclusiva, nell’ottica di superare il paradosso di classi con molti alunni con BES senza sostegno e classi senza alunni con BES ma con un unico disabile lieve e un docente di sostegno di fatto esclusivo.In altre parole, un docente  di sostegno può aiutare gli altri alunni, purché tale azione contribuisca a sostenere e a promuovere l’inclusione dell’alunno con disabilità. "

Il principio fondamentale dell’inclusione scolastica è che l’alunno con disabilità non è delegato al docente per il sostegno, ma è alunno della classe e quindi è affidato agli interventi educativo-didattici di tutti i docenti della classe. 

"La scuola non può impedire al bambino di restare in sezione con i suoi compagni. Se ciò avvenisse, questa arbitraria limitazione di orario andrebbe a costituirsi come discriminazione, vietata dalla legge n. 67/06. L’alunno, inoltre,  ha diritto sempre ad entrare a scuola senza alcuna limitazione. Se la scuola riduce l’orario di frequenza, oltre a commettere una discriminazione, vietata dalla legge n. 67/06, può anche incorrere nel reato di interruzione di un pubblico servizio. Il diritto alla frequenza per  l’orario scolastico completo permane."

"Per gli alunni con disabilità la frequenza della scuola dell’infanzia è un diritto, come stabilito dall’art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 104/92. Per la Corte costituzionale, inoltre, la frequenza della scuola a partire da quella dell’infanzia è per gli alunni con disabilità un diritto costituzionalmente garantito. Pertanto, l’alunno con disabilità deve essere accettato a scuola, anche ad anno scolastico avviato."

"L’accesso di uno specialista per osservazioni dirette in una classe o in una sezione della scuola dell’infanzia per assistere alle attività “in presenza” richiede il consenso dei genitori degli altri bambini e bambine presenti, in questo caso, nella sezione della scuola dell’Infanzia."

" Il CCNL del 2006/09, agli artt. 47 e 48 e Tab. A, attribuisce ai collaboratori scolastici la responsabilità dell’assistenza  igienica degli alunni con disabilità. Principio ribadito dall’art. 3 del d.lgs. 66/2017"

 

venerdì 21 gennaio 2022

CULPA IN VIGILANDO


Molteplici sono le responsabilità giuridiche derivate da errori che vanno a ricadere sugli insegnanti o sul personale ATA in caso di danni che si sarebbero potuti evitare. Oltre alla culpa in vigilando, c'è anche la responsabilità penale, la responsabilità disciplinare e la responsabilità patrimoniale.

https://www.edscuola.it/archivio/ped/vigilanza.html

 

https://www.orizzontescuola.it/culpa-in-vigilando-quando-docenti-hanno-responsabilita-e-quando-no-alcuni-casi/

 

 https://www.orizzontescuola.it/culpa-in-vigilando-cose-cosa-conta-per-i-giudici-e-quando-sono-responsabili-i-collaboratori/

 

https://www.studiocataldi.it/guide_legali/pillole/la-responsabilita-scolastica.asp

 

http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2013/04/CULPA-IN-EDUCANDO-E-CULPA-IN-VIGILANDO.pdf

 

http://www.salvisjuribus.it/art-2048-c-c-le-responsabilita-per-culpa-in-vigilando-e-culpa-in-educando/

 

 https://win.gildavenezia.it/normativa/schede/responsabilit%C3%A0_civile_docenti2.pdf

 

SCUOLA E PRIVACY

 

 
La tutela della privacy garantisce il rispetto dell’identità, della dignità e della sfera più intima della persona.

ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO (40+40)


  NORMATIVA (40 + 40 ORE)

All’art 29/1 del CCNL/2007 :  “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.”

Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007).

L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).

 Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe.

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

b) alla correzione degli elaborati;

c) ai rapporti individuali con le famiglie.

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.

Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.Le operazioni di scrutinio ed esami non rientrano nel computo delle 40 + 40 ore , tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL).

Solo le ore eccedenti le 40 stabilite per queste ultime attività sono retribuite con il Fondo di istituto come attività aggiuntive di non insegnamento (art. 88, comma 2, lettera “d”).